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BULLISMO

IL BULLISMO

Come è noto, non esiste una definizione giuridica di bullismo. Si è certi, però che il fenomeno è in costante aumento tra gli ambienti più giovanili. Vi sono giochi, come quelli della “lotta”, gli “inseguimenti”, che si possono tranquillamente osservare nei cortili delle scuole, nei giardini, nei parchi pubblici e che rappresentano una forma di gioco tipica dei bambini. In questi casi vi è spesso uno scambio dei ruoli, e si assiste anche a scambi di risate e riappacificazioni. Cosa ben diversa, quando la lotta e l’inseguimento siano adducibili ad un comportamento sistematico di prevaricazione e “abuso”, in tal caso non vi saranno scambi di ruoli, risate, ma solo terrore, ansia e paura. Solitamente il fenomeno del bullismo, si associa ai minori di sesso maschile, ma, in verità, esso non risparmia neanche le ragazzine, in questi ultimi casi, al contrario. si è soliti parlare di “bullismo rosa” ed è forse la forma più sottile.

BULLISMO ROSA

Esso si differenzia dal primo poiché la “bulla” solitamente ha una maggiore inclinazione alla manipolazione; utilizza un tipo di aggressività per lo più verbale e di tipo psicologico (si parla, infatti, anche di “bullismo psicologico”) diretta all’esclusione della vittima. Le molestie si traducono anche in derisioni sul fisico, sul modo di vestire, attraverso pettegolezzi, occhiatine, risate che la malcapitata riceve ogni giorno, restando fuori da qualsiasi gruppo. Le conseguenze, sono devastanti. Sul piano giuridico, il primo vero problema che si pone nel parlare di un simile argomento è quello relativo al suo inquadramento nel sistema normativo penale vigente. Manca nell’ordinamento giuridico italiano una fattispecie criminosa ad hoc che lo disciplini e lo sanzioni. In verità, la previsione di una definizione giuridica del bullismo fino ad oggi non si è resa necessaria poiché i vari comportamenti agiti dai minorenni, hanno sempre trovato la possibilità di essere valutati alla stregua di altri reati già presenti nel codice penale.

NORMATIVE

Anche in Europa non esiste una normativa di riferimento e i Giudici degli Stati membri riconducono le espressioni delittuose di bullismo ad altre fattispecie di reato già esistenti, che si manifestano ora in forme di aggressione fisica (lesioni, percosse, violenza privata), ora aggressione psichica (minaccia, diffamazione), ora virtuale (cyberbullismo) o anche in aggressione reale (danneggiamenti). Ebbene si, non c’è dubbio, ci troviamo di fronte a comportamenti illeciti o illegittimi e, il diffondersi degli atti di bullismo con l’incremento degli episodi di violenza tra i più giovani, ha portato le istituzioni, i legislatori nazionali e sovranazionali, la dottrina e la giurisprudenza, ad interrogarsi e a rispondere a nuove domande, prime tra tutte la seguente: un minorenne che fa il bullo con i suoi coetanei o con altri ragazzini considerati diversi, ha la maturità per comprendere il significato delle sue azioni e per capire che le sue condotte possono configurare dei reati? Perché queste domande? È molto semplice. Perché laddove la risposta fosse affermativa, non ci sarebbero ostacoli ad applicare al minore lo stesso trattamento sanzionatorio previsto in generale dall’ordinamento, per tutte le persone imputabili. Ma se questo è vero, occorre allora rispondere ad un’altra domanda: è adeguata la normativa vigente? Oppure è necessario un intervento legislativo che tenga conto della maturità precoce che oggi si riscontra nei ragazzi?

IMPUTABILI?

Come noto il nostro diritto penale, ritiene il minore non imputabile. A dirlo è l’art. 85 c.p. secondo il quale imputabile è colui che al momento della commissione del fatto era «capace di intendere e di volere». La norma sintetizza il complesso delle condizioni fisico-psichiche di normalità che debbono sussistere affinché sia possibile attribuire ad un soggetto la responsabilità di un fatto penalmente rilevante, rendendolo così meritevole di pena. La capacità di intendere fa riferimento alla capacità di ciascuno di comprendere la realtà, il significato e le conseguenze dei propri comportamenti. Di contro, la capacità di volere è intesa come l’attitudine del singolo ad autodeterminarsi, ovverosia la capacità del singolo, a fronte di una molteplicità di possibili comportamenti da adottare, di scegliere quali condotte prediligere. Ai fini di un giudizio positivo sulla responsabilità dell’agente, è necessaria la sussistenza di entrambi i due requisiti, al momento della commissione del fatto. Una siffatta condizione soggettiva si presume in capo a colui che abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

ESCLUSIONI DA IMPUTABILITÀ

La disciplina penalistica tuttavia, prevede, specifiche cause di esclusione dell’imputabilità: tali sono l’infermità totale di mente, la cronica intossicazione da sostanze stupefacenti o alcoliche nonché la minore età. Ebbene, proprio in relazione a quest’ultimo profilo, in generale, quando si parla di un minore di età, si parla anche di incapacità naturale, ciò in quanto la capacità di intendere e di volere presuppone un certo grado di sviluppo psico-fisico dell’agente. (MANTOVANI). Il problema sta, poi, nello stabilire quale sia il limite di età, a partire dal quale il soggetto può ritenersi capace di intendere e di volere. La soluzione offerta dal nostro diritto penale è la seguente:

  • per il minore inferiore degli anni 14 si prevede una presunzione assoluta di incapacità, «… non è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni» (art. 97 c.p.)
  • per i maggiori degli anni 18 una presunzione di capacità per presunta maturità
  • i minori fra i 14 e i 18 anni, nessuna presunzione né di capacità né di incapacità, dovendo il giudice anche d’ufficio, accertare caso per caso l’imputabilità o meno. «…è immutabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compito i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita» (art. 98 c.p.)

MODIFICA LEGISLATIVA

Ciò premesso, anche a seguito degli ultimi e sempre più frequenti episodi di cronaca che vedono coinvolti i minori in atti di bullismo, alcuni autori hanno fermamente sostenuto la necessità di una modifica legislativa finalizzata ad ottenere un abbassamento dell’età per essere ritenuti imputabili e che rifletta adeguatamente la precocità dello sviluppo intellettivo che oggi, le scienze del comportamento tendono a considerare un dato incontrovertibile (MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2004, 227). Un intervento auspicabile sarebbe anche quello volto ad apprestare una norma che nello specifico contempli il reato in commento e come tale lo sanzioni. Si è detto che il nostro sistema penale non disciplina tra le figure delittuose esistenti, il reato di bullismo ed, in verità, anche la giurisprudenza che negli ultimi anni ha avuto molto a che fare con episodi del genere si è ben guardata dal darne una definizione. Solo di rado, i giudici hanno parlato di bullismo, usando proprio questa terminologia all’interno delle loro decisioni, ma sempre riconducendolo all’interno di altre figure criminose note. L’inerzia del legislatore non ha tuttavia impedito condanne. Schiaffi, pugni, strattonamenti, spintoni sono i tipici atti che il bullo rivolge a coetanei o ad altri minori, non necessariamente più piccoli di lui, potendosi la vittima, configurare anche in un bambino anagraficamente più grande.

PERCOSSE

Ebbene tali atteggiamenti rientreranno tutti sotto la fattispecie criminosa delle “percosse”, (art. 581 c.p.). Il concetto di percossa, è in verità molto ampio e comprende tutte quelle condotte che si estrinsecano nell’atto di procurare alla vittima una sensazione dolorosa senza però cagionare alcuna una malattia nel corpo o nella mente. Laddove, invece, le botte, gli schiaffi, gli spintoni e gli strattonamenti dovessero provocare nella vittima, oltre alla sensazione dolorosa, anche una malattia fisica o psicologica, costui risponderà del reato più grave di lesioni personali, disciplinato dall’art. 528 c.p. L’arma, tuttavia, più frequentemente adoperata dai bulli è la minaccia. Minaccia di fare del male alla vittima o a qualche persona a lui vicina, (solitamente questa si identifica, nella persona di un fratello, sorella, un genitore, o ancora il proprio migliore amico). Ebbene in questo caso, la tutela è apprestata dall’art. 612 c.p. (“Minaccia”). Secondo autorevole dottrina (ANTOLISEI) si ha minaccia, ogni qualvolta l’autore del reato prospetti nella propria vittima, la possibilità di un male futuro ed ingiusto.

COSCIENZA E VOLONTÀ

La giurisprudenza, sul punto ha aggiunto che, perché il reato in questione si manifesti, è sufficiente la coscienza e volontà di minacciare altri ad un danno ingiusto, provocando nella vittima uno stato di intimidazione, tale da turbare o comunque limitare e/o diminuire la propria libertà morale, senza che in tale volontà sia compreso anche il proposito di tradurre in atto il male minacciato. Il bullismo, può inoltre, integrare la fattispecie penale di nuova creazione legislativa, il delitto di “atti persecutori”, meglio conosciuto come stalking. Il reato, introdotto dal legislatore nel 2009, all’art. 612-bis c.p., sanziona penalmente colui che con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare nello stesso, un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

ABITUDINI DI VITA MUTATE

Astrattamente, il bullismo può determinare tutti e tre gli eventi sopra citati. Con riguardo al primo, è ben possibile che il minore vittima di bullismo riporti a livello psicologico e/o fisico delle patologie derivanti dal perdurante e grave stato di paura e ansia. Quanto al secondo degli eventi riferiti, il fondato timore per la propria incolumità o incolumità di una persona a lui vicina, anche in questa ipotesi è verosimile che il bullo con ripetute condotte (che siano esse minacce, percosse, ingiurie etc.) possa indurre nel minore la prospettazione di un male futuro ed ingiusto. La cronaca e le testimonianze lo confermano. Si racconta spesso di bambini che a causa di ripetute e reiterate condotte prevaricatrici nei propri confronti, mutano le proprie abitudini di vita, (ad esempio, a seconda del luogo ove tale condotte si manifestano – scuola, calcetto, palestra, il minore tenderà a rifiutare di frequentarle).

AGGRAVANTI

Quanto basta per parlare di stalking anche laddove la condotta veda coinvolti minori,così da apprestare la tutela sanzionatoria per esso prevista. Va precisato che sul piano processuale, nel caso di atti persecutori tra minori, il reato è perseguibile d’ufficio. Sul piano sostanziale, invece, il fatto stesso che la vittima sia un minore, questo fa scattare per l’agente (anch’esso minore) l’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 612-bis c.p., ossia un aumento di pena fino alla metà. Questione, diversa e, assai dibattuta, è la possibilità, o meglio l’opportunità di applicare anche al minore, (proprio come nell’ipotesi di reato tradizionale) la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (all’art. 282-ter c.p.p). L’art. 19 del d.PR. n. 448 del 1988 recante “Misure cautelari per i minorenni” stabilisce al comma 1 che nei confronti dell’imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo. Se ne esclude, pertanto la possibilità.

ESTORSIONE

Ebbene, la rassegna delle ipotesi delittuose configuranti bullismo, non si esaurisce certo a quanto finora detto. La possibilità, è anche quella di incorrere nell’ulteriore reato di estorsione (’art. 629 c.p.) «Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare od ottenere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui». (Si veda anche Trib. Minorenni Bari, 7 novembre 2006). Non solo. Ma la forma più grave e diffusa tra i giovanissimi è quella che ha ad oggetto il compimento di atti sessuali. La vittima di bullismo che indifferentemente può essere di sesso maschile o femminile, portatore o meno di handicap, viene spesso costretta a compiere o subire atti sessuali. Si rientra, in questo senso, nel delitto di violenza sessuale, disciplinato dall’art. 609 bis c.p. La norma, in particolare, punisce:

  • Il fatto di chi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali
  • Il fatto di chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto
  • Il fatto di chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali, traendo in inganno la persona offesa, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona

VIOLENZA SESSUALE

In genere il bullo tende a realizzare le prime due delle indicate condotte. Nel caso della violenza sessuale di gruppo (art, 609 c.p) invece, è necessario che la condotta volta a violare la libertà sessuale del soggetto passivo provenga da tutti i partecipanti ovvero, anche laddove essa dovesse provenire da uno solo, da alcuni dei partecipi, è necessario che gli altri siano consapevoli della mancanza di spontaneo consenso all’attività di natura sessuale del soggetto passivo (C. PUZZO). Quelle finora analizzate sono tutte figure di reato “tradizionali”; oggi, tuttavia, l’incalzante diffusione dei nuovi strumenti di comunicazione ha portato anche per il bullismo, tutta una serie di evoluzioni, prime tra tutte il cyberbullismo. Secondo la definizione fornitaci dalla polizia delle comunicazioni il fenomeno fa riferimento a quell’insieme di azioni di prepotenza, molestia, minaccia o ingiuria reiterate nel tempo, messe in atto da minori nei confronti di altri minori, effettuate però attraverso mezzi elettronici e/o su spazi virtuali (polizia delle comunicazioni).

CYBERBULLISMO

Segnatamente il cyberbullismo consiste in atteggiamenti e comportamenti finalizzati ad offendere, spaventare, umiliare la vittima tramite i mezzi elettronici (M. BOSCO). Ciò che lo contraddistingue sono proprio le modalità e gli strumenti utilizzati dall’agente, da individuarsi principalmente nell’uso delle nuove tecnologie, ma soprattutto nell’uso di Internet e dei social network. In genere la vittima viene presa di mira attraverso: l’invio di sms indesiderati; telefonate offensive o minacciose; l’inoltro di e-mail dal altrettanto ingiuriose o minacciose; il caricamento di video o filmati su Youtube, o anche su social network (Facebook, Twitter etc.); o ancora, l’invio di messaggi ed il caricamento su Facebook o simili di post dal contenuto offensivo. Riguardo al cyberbullismo, si ripropongono tutti gli stessi temi già affrontati in materia di bullismo “tradizionale”, primo tra tutti l’assenza di una norma incriminatrice ad hoc che lo disciplini e lo sanzioni, cosicché anche in questo caso sarà necessario ricorrere ad ipotesi delittuose già presenti nel panorama penalistico italiano. Ma anche in questo caso, l’inerzia del legislatore non ha impedito di giungere a condanne.

CYBERBULLISMO

Segnatamente il cyberbullismo consiste in atteggiamenti e comportamenti finalizzati ad offendere, spaventare, umiliare la vittima tramite i mezzi elettronici (M. BOSCO). Ciò che lo contraddistingue sono proprio le modalità e gli strumenti utilizzati dall’agente, da individuarsi principalmente nell’uso delle nuove tecnologie, ma soprattutto nell’uso di Internet e dei social network. In genere la vittima viene presa di mira attraverso: l’invio di sms indesiderati; telefonate offensive o minacciose; l’inoltro di e-mail dal altrettanto ingiuriose o minacciose; il caricamento di video o filmati su Youtube, o anche su social network (Facebook, Twitter etc.); o ancora, l’invio di messaggi ed il caricamento su Facebook o simili di post dal contenuto offensivo. Riguardo al cyberbullismo, si ripropongono tutti gli stessi temi già affrontati in materia di bullismo “tradizionale”, primo tra tutti l’assenza di una norma incriminatrice ad hoc che lo disciplini e lo sanzioni, cosicché anche in questo caso sarà necessario ricorrere ad ipotesi delittuose già presenti nel panorama penalistico italiano. Ma anche in questo caso, l’inerzia del legislatore non ha impedito di giungere a condanne.

DIFFAMAZIONE ONLINE

In particolare, nel 2010 una importante sentenza si è occupata del fenomeno. Si trattava di un episodio di diffamazione online perpetrato ai danni di un minore disabile avvenuto ad opera dei suoi compagni di classe. La vicenda fu sottoposta alla giurisdizione del Tribunale di Milano. I giudici del capoluogo lombardo, tuttavia, non ebbero modo di pronunciarsi in merito, a causa della rimessione di querela operata dai genitori della vittima. Ciò nonostante, l’episodio giudiziario oltre che di estremo interesse sociale e mediatico, ha posto le basi per una seria riflessione in materia di cyberbullismo, definito da autorevole dottrina come una delle manifestazioni più allarmanti della rete tanto che è stato auspicato da più parti un intervento del legislatore in tal senso (M. BOSCO). Il bullismo via web o tramite telefono cellulare smartphone costituisce una delle forme indirette di bullismo. A dirlo è stato il Ministero della Pubblica Istruzione con una direttiva che l’ha definito come una forma indiretta di prevaricazione: «la forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l’esclusione dal gruppo dei pari, l’isolamento, la diffusione di calunnie e pettegolezzi; altre modalità definite di “cyberbullyng” inteso quest’ultimo come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche. Questa nuova forma di prevaricazione, che non consente a chi la subisce di sfuggire o nascondersi e coinvolge un numero sempre più ampio di vittime è in costante aumento e non ha ancora un contesto definito (…)».

DIFFAMAZIONE

È vero non esiste ancora un contesto definito a riguardo e si è soliti ricorrere ai reati di diffamazione online; il reato di molestia o ingiuria con il mezzo telefono; ed anche il reato di stalking. Rispetto alla diffamazione online, un’importante sentenza della Cassazione ha chiarito che “(…) l’immissione di scritti lesivi dell’altrui reputazione nel sistema Internet integra il reato di diffamazione aggravata (art. 595 c.p.p., comma 3). Esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri ovvero dall’agente. Ma, mentre nel caso di diffamazione, commesso ad esempio a mezzo posta, telegramma, o email è necessario che l’agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei e utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes, sia pure nel ristretto (ma non troppo !) ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica, e nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a connettersi (Cass. Sez., V, 21 giugno 2006, n. 25875; Cass. Sez. IV, 17 novembre 2000, n. 4741).

CYBERSTALKING

Il cyberbullismo, può anche essere cyberstalking. Quest’ultimo starebbe proprio ad identificare quella forma di stalking che si manifesta attraverso l’impiego delle nuove tecnologie in funzione persecutoria e assillante ai danni del soggetto passivo (DI NICOLA, NATALINI, PUZZO). Se questo è vero, non si esclude che gli atti persecutori perpetrati da minori in danno di altri minori e, integrati dall’uso delle nuove tecnologie, configurino ipotesi di stalking, sempreché essi siano diretti a provocare almeno una delle ipotesi astrattamente previste dall’art. 612- bis c.p. (si veda sopra). Non assume rilievo, invece, la tipologia degli atti posti in essere dal cyberbullo, ben potendo essere di qualsivoglia natura (ad esempio, invio di email, messaggi attraverso social network pubblicare filmati su Facebook, Twitter, Youtube etc.). Si è già detto in materia di imputabilità o meno del minore, non resta, allora, che aggiungere una ulteriore precisazione, questa volta con riferimento alla persona offesa dal reato (anch’essa minore), ossia la possibilità per essa, di sporgere personalmente querela.

DIRITTO DI QUERELA

L’art. 120 comma 2 del c.p. chiarisce che “Per i minori degli anni quattordici, (…) il diritto di querela è esercitato dal genitore (…)”. Mentre, “I minori che abbiano compiuto gli anni quattordici, (…) possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì in loro vece, esercitarlo il genitori e o il tutore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore (…)” (comma 3). Si capisce bene che il legislatore ha voluto riconoscere in capo al genitore (o tutore) un autonomo e distinto diritto di querela, anche in caso di espressa manifestazione di volontà contraria del proprio figlio e anche se quest’ultimo lo abbia già esercitato. In questo e altro può aiutarvi DBD Investigazioni

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